FAQ - Pubblicità per i Professionisti della Salute

Pubblicità per i Professionisti della Salute: le cose da sapere

Quale professionista sanitario può diffondere messaggi informativi?


Può diffondere messaggi informativi qualunque professionista della salute purché sia abilitato e regolarmente iscritto all'Albo.

 

Dove posso diffondere il mio messaggio informativo?

Hai la possibilità di diffondere i tuoi messaggi informativi sui seguenti media a patto che il canale scelto non sia disdicevole per il decoro della professione:

  • Stampa

  • Televisione

  • Radio

  • Cartellonista

  • Web

  • Social Network

 

Cosa è obbligatorio inserire nei contenuti informativi?

La pubblicità informativa sanitaria ha obbligo di essere:

  • Trasparente

  • Rigorosa

  • Prudente

  • Accessibile

  • Fondata su conoscenze scientifiche

  • Idonee

 

Cosa è obbligatorio inserire nei contenuti postati su internet?

Il medico su ogni comunicazione informativa ha l'obbligo di inserire:

  1. Nome;

  2. Cognome;

  3. Titolo di Medico Chirurgo e/o Odontoiatra;

  4. Domicilio professionale.

 

Cosa è obbligatorio inserire sul proprio Sito Web o Social Network?

Il medico ha l'obbligo di inserire:

  • Nome, Denominazione o Ragione Sociale;

  • Domicilio professionale o sede legale;

  • Numero di telefono, email e qualsiasi altro estremo che permetta di contattarlo rapidamente e di comunicare in modo diretto ed efficace;

  • L'Ordine professionale a cui è iscritto;

  • Il numero di iscrizione all'Ordine di riferimento;

  • Gli estremi della Laurea posseduta e l’Università che l'ha rilasciata;

  • Gli estremi dell'abilitazione e l’Università che l'ha rilasciata;

  • L'autodichiarazione che i messaggi informativi siano conformi alle linee-guida vigenti;

  • Il numero di Partita IVA nel caso in cui eserciti un'attività soggetta a tassazione;

  • Gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale di riferimento relativa all’autodichiarazione del sito Internet rispondente ai contenuti delle linee-guida.


 

Cosa è vietato per me che sono un Professionista della Salute?

Per le normative vigenti non puoi:

  • Fare pubblicità ingannevole, compreso pubblicare notizie che possano suscitare delle aspettative illusorie. Non puoi postare notizie false o non verificabili, o che possano indurre a provocare timori senza fondamento, o che spingano a spinte consumistiche o comportamenti non appropriati;

  • Fare pubblicità denigratoria nei confronti di altre categorie o membri appartenenti alla tua categoria (colleghi, superiori, ecc...);

  • Fare pubblicità comparativa sia nei confronti di colleghi, sia nei confronti di terapie e procedure riconosciute e/o approvate;

  • Fare pubblicità evocativa (modelli e/o influencer in modo da condizionare il comportamento del fruitore);

  • Promuovere terapie e metodologie innovative che non abbiano alcun fondamento scientifico;

  • Promuovere prestazioni in forma gratuita o di bonus;

  • Pubblicizzare uno sconto sul proprio tariffario;

  • Pubblicare notizie a carattere di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria; 

  • Pubblicare notizie lesive della dignità e del decoro della categoria di appartenenza o eticamente disdicevoli; 

  • Ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici;

  • Pubblicare il proprio sito internet senza la comunicazione ufficiale all'Omceo di riferimento;

  • Ospitare sul tuo sito web o social network spazi pubblicitari o link ipertestuali (e non) che si riferiscano a un'attività pubblicitaria in favore di aziende farmaceutiche o di qualsivoglia azienda che opera nel campo sanitario;

  • Vendere o pubblicizzare prodotti, dispositivi medici o strumenti sanitari nel tuo studio;

  • Vendere o pubblicizzare prodotti, dispositivi medici o strumenti sanitari sul tuo sito web o social network, tramite collegamenti ipertestuali o qualsiasi altro tipo di contenuto.

  • Pubblicare contenuti che violino la privacy del paziente;

  • Diffondere un messaggio il cui contenuto esclusivo riguardi le tariffe delle prestazioni erogate.

 

Cosa è consentito per me che sono un Professionista della Salute?

Per le normative vigenti non puoi:

  • Pubblicare i tuoi titoli di specializzazione, di master universitari, di dottorati di ricerca, ecc..., purché siano verificabili (per questo è obbligatorio indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma;

  • Diffondere messaggi informativi che contengano anche le tariffe delle prestazioni erogate, purché queste non rappresentino il contenuto esclusivo del messaggio.

  • Diffondere messaggi informativi sulle tue prestazioni purché facciano riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente da te e con presidi o attrezzature esistenti nel tuo studio (in modo da consentire la verifica della veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario);

  • Pubblicare l’indirizzo in cui svolgi la tua attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione delle visite e l’eventuale presenza di collaboratori e di personale, con l’indicazione dei relativi profili professionali;

  • Creare link o collegamenti ipertestuali purché rivolti solo ad autorità, organismi e istituzioni indipendenti (Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Università, ecc...);

  • Ospitare spazi pubblicitari tecnici solo a scopo di fornire all’utente strumenti utili per la navigazione (collegamenti per software per visualizzare documenti, per la compressione dei dati, ecc...);

 

Quale procedura devo effettuare per aprire un Sito Web per la mia professione?

  • Il professionista sanitario è tenuto a comunicare al proprio Ordine di appartenenza (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di iscrizione) di avere messo online il proprio sito web, autocertificando di aver rispettato la conformità deontologica.

  • Il sito web deve essere necessariamente registrato su domini nazionali italiani e/o dell'Unione Europea per garantirne l’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.

 

Posso utilizzare la mia email per motivi clinici?

Sì, purché vengano rispettati i criteri di riservatezza dei dati dei pazienti e alle seguenti condizioni:

  • Il messaggio deve contenere necessariamente l’avvertimento che solo la visita medica rappresenta lo strumento diagnostico e che i consigli forniti via email sono solo consigli di comportamento;

  • È rigorosamente vietato inviare dati sanitari di un paziente a terzi;

  • È rigorosamente vietato diffondere i contatti di un paziente (numero di telefono, email, ecc...) a terzi;

  • È rigorosamente vietato divulgare i dati di un paziente ad aziende e/o terzi per usi pubblicitari o di marketing clinici;

  • È consentito divulgare dati clinici ad altri colleghi ai fini di un consulto, purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo o altra informazione che possa identificarlo;

  • È vietato l'utilizzo di mezzi automatici per l'invio di email perché può consentire una trasmissione (seppur non intenzionale) di dati sensibili dei pazienti.

 

Come faccio a richiedere la valutazione dei miei messaggi informativi?


Ogni medico potrà ottenere la verifica sulla veridicità e trasparenza dei propri messaggi pubblicitari tramite:

  • Specifica autodichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, degli strumenti e mezzi utilizzati per trasmetterlo;

  • Specifica richiesta di valutazione preventiva da presentare al proprio Ordine di appartenenza che rilascerà la conformità o non conformità del contenuto del tuo messaggio pubblicitario.

 

L’inosservanza di uno o più punti è punibile con sanzioni comminate dagli organismi disciplinari previsti dalla legge. La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori att di indirizzo e coordinamento.

 

Hai ancora dubbi?

Puoi consultare l'intera normativa Agenas.

Consulta la FAQ o contatta la nostra assistenza.

 

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