Codice Deontologico Logopedisti

Codice Deontologico dei Logopedisti

Il codice deontologico del Logopedista si compone di 22 articoli suddivisi in 6 macroaree, facilmente consultabili.

  1. Disposizioni Generali
  2. Compiti e Doveri del Logopedista
  3. Rapporti Professionali
  4. Norma di Attuazione
  5. Sanzioni Disciplinari
  6. Norma Transitoria

Ma vediamo più nello specifico l'indice del codice deontologico che troverete allegato alla fine di questa pagina.

Titolo I - Disposizioni Generali

Art.1 - Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, in ogniambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livelloqualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.

Art.2 - I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all'osservanza del presenteCodice Deontologico.

Art.3 - Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in contrasto con iprincipi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.

Titolo II - Compiti e Doveri del Logopedista

Art.4 - Obiettivi - Finalità dell'intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunquemezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o dicomunicazione e/o da loro eventuali esiti, l'obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante ilrecupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l'acquisizione ed il consolidamento dimetodiche alternative utili alla comunicazione ed all'inserimento sociale.

Art.5 - Oggetto 

  1. L'intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per il tramite di chine tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza,di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
  2. L'intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che nerichiedano la consulenza.

Art.6 - Aggiornamento professionale

  1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneoaggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alleesigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacitàprofessionali e della propria condotta personale.
  2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazioneprofessionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o -in alternativa -ad unprogramma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante dellacommissione scientifica dell'Ordine professionale.

Art.7 - Ambiti professionali

  1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
    1. al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, così come specificatodalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), attraverso l'espletamento degli Atti specificati alsuccessivo art.8;
    2. alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatoreesperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;
    3. alla ricerca scientifica;
    4. alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
  2. Docenza - Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base inambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta lapropria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modellologopedico consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l'incaricodi coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall'art.1.8 lettera c) dalla tab. XVIIIterdel D.M. 24 luglio 1996 ) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previstidal corso di studi.
  3. Ricerca scientifica
    1. Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare,purché gli scopi dell'indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
    2. Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso deidiritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
    3. Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è lacondizione preliminare indispensabile per l'espletamento della ricerca.
    4. La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei datipersonali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenutae conservazione della documentazione clinica.
    5. Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione inqualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
  4. Direzione - Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzionediretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative diparticolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.

 

Art.8 - Atti professionali

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipolibero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L'assunzione in carico del pazientenella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli attiprofessionali peculiari del Logopedista. L'esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:

  1. bilancio
  2. consulenza / counselling
  3. educazione / rieducazione / riabilitazione
  4. monitoraggio
  5. osservazione
  6. programmazione del trattamento / intervento
  7. prevenzione
  8. revisione del programma di intervento
  9. semeiotica
  10. testatura
  11. valutazione / verifica dell'efficacia del trattamento / della terapia

 

Art.9 - Cartella logopedica

  1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, conattestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavorosvolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
  2. Tale documento, che -ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati -assume connotazione giuridica dicartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tuteladella riservatezza dei dati personali.

 

Titolo III - Rapporti Professionali

Art.10 - Abilitazione all'esercizio della professione - Il Logopedista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e l'eventualeiscrizione all'apposito Albo. L'inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo dellaprofessione.

Art.11 - Segreto professionale - Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamentologopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordinesociale e/o sanitario.La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all'obbligo ditutela del segreto.

Art.12 - Consenso informato - Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del paziente o dei suoilegali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed adogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare. La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere un'idoneadocumentazione dell'informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sullealternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso. Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsiper ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcuntrattamento indifetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.

Art.13 - Rapporti con il paziente

  1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia edi rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idoneainformazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
  2. Il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico a fronte del trattamento e le sediin cui esso verrà condotto.
  3. L'onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero -professionale deve essereadeguato all'impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla FederazioneNazionale degli Ordini.
  4. ùIl Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l'impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alleesigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere digarantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
  5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell'ambito della propriacompetenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svoltocon altri idonei professionisti.
  6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gliconsentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello deldecoro.
  7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso dellapersona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed alriottenimento del consenso del paziente.

Art.14 - Rapporti con i colleghi

  1. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo dellaprofessione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria professione, ferme restando ledisposizioni diLegge in merito all'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
  2. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale di ogni grave inosservanza deiprincipi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
  3. Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega;allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativadelle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
  4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiareLogopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolareil passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
  5. Ove un pazientedovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno esserechiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazioneformale delle eventuali divergenze, dasottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivodell'Ordine Professionale.
  6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare ilpaziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
  7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici,assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
  8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica èobbligo del Logopedista e favorisce l'evoluzione e la promozione della Logopedia.

Art.15 - Rapporti con altriprofessionisti - È auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale,favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del pazientee l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale inogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto.

Art.16 - Rapporti con altre Istituzioni - I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contrattie regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.

Art.17 - Rapporti con il pubblico

  1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che ildiscostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della suaProfessione
  2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi mododi:
    1. esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
    2. subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
    3. favorire l'esercizio abusivo della professione;
    4. collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
    5. ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprioruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica edalla diffusione della cultura logopedica;
    6. trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
    7. attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.

Titolo IV - Norma di Attuazione

Art.18 - L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti , ed è sottopostaa vigilanza da parte dell'Ordine professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente.

Titolo V - Sanzioni Disciplinari

Art.19 - Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono:

  1. l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
  2. la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
  3. la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi;
  4. la radiazione dall'Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale.

Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad unaCommissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso l'Ordine Provinciale del Capoluogo diRegione.

Titolo VI - Norma Transitoria

Art.20È prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specificheesigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.

Art.21 - Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire unacommissione temporanea.

Art.22 - Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini Professionali e deliberate amaggioranza dal ConsiglioDirettivo della Federazione Nazionale dell’Ordine.

 

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