Codice Deontologico Farmacisti

Codice Deontologico dei Farmacisti

Il codice deontologico del Farmacista si compone di 37 articoli suddivisi in 14 macroaree, facilmente consultabili.

  1. Oggetto e Ambito di Applicazione
  2. Principi e Doveri Generali
  3. Rapporti con i Cittadini
  4. Rapporti con i Medici, i Veterinari e gli altri Sanitari
  5. Rapporti Professionali con i Colleghi e i Tirocinanti
  6. Rapporti con l'Ordine Professionale
  7. Pubblicità e Informazione Sanitaria
  8. Attività Professionale nella Farmacia
  9. Attività Professionale nell'Industria Farmaceutica
  10. Attività Professionale nelle Strutture Sanitarie Pubbliche o Private
  11. Attività Professionale nell'Ambito della Distribuzione Intermedia
  12. Vendita di Medicinali tramite Internet e Prodotti diversi dai Medicinali
  13. Riservatezza e Segreto Professionale
  14. Infrazioni al Codice Deontologico

Ma vediamo più nello specifico l'indice del codice deontologico che troverete allegato alla fine di questa pagina.

 

Titolo I - Oggetto e Ambito di Applicazione

Art. 1 - Definizioni

  1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza delcomportamento degli iscritti.
  2. Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti agaranziadel cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenutinel presenteCodice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona alproprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.

 

 

Titolo II - Principi e Doveri Generali

Capo I - Doveri Generali del Farmacista

Art. 3 - Libertà, indipendenza e dignità della professione

  1. Il farmacista deve:
  1. dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico;
  2. rispettare i principi del giuramento professionale;
  3. operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti idiritti del malato e il rispetto della vita;
  4. osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.

 

2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:

  1. l’esercizio abusivo della professione;
  2. ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.

 

Art. 4 - Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari

  1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento deiloro obiettivi istituzionali
  2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competentiAutorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.

 

Capo II - Obblighi Professionali del Farmacista

Art. 5 - Distintivo professionale e camice bianco

  1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivoprofessionale.
  2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutturepubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
  3. Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti edistribuito dall’Ordine provinciale.
  4. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice biancosiano prerogativa esclusiva del farmacista.

Art. 6 - Dispensazione e fornitura dei medicinali

  1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
  2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolvepersonalmente a taleobbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Art. 7 - Preparazione galenica di medicinali in farmacia

  1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
  2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previstedalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.

Art. 8 - Farmacovigilanza

  1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblicaattraverso una puntuale osservanza delle norme difarmacovigilanza.

Art. 9 - Formazione permanente e aggiornamento professionale

  1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia dellaprestazione professionale.
  2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguarecostantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamentidell’organizzazione sanitariae alla domanda di salute dei cittadini.
  3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali laFederazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione.

Art. 10 - Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali

  1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di drogheo di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
  2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti chepossano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
  3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quandonon giustificato da esigenze terapeutiche.
  4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.

 

 

Titolo III - Rapporti con i Cittadini

Art. 11 - Libera scelta della farmacia

  1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera sceltadella farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.

Art. 12 - Attività di consiglio e di consulenza

  1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara,corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, aglieffetti collaterali e alla loro conservazione.
  2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.

 

 

Titolo IV - Rapporti con i Medici, i Veterinari e gli altri Sanitari

Art. 13 - Rapporti con le altre professioni sanitarie

  1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
  2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari,favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamentel’operato.

Art. 14 - Comparaggio e altri accordi illeciti

  1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessio vantaggi economici.
  2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anchenell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
  3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere lavendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne unillecito vantaggio.

Art. 15 - Divieto di accaparramento di ricette

  1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni medichecomunque e dovunque poste in essere.

 

 

Titolo V - Rapporti Professionali con i Colleghi e i Tirocinanti

Art. 16 - Dovere di collaborazione

  1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e allacollaborazione professionale, nel rispettodei ruoli e delle competenze.
  2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loroformazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.

Art. 17 - Controversie professionali

  1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte allavalutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.

Art. 18 - Comportamenti non corretti

  1. È deontologicamente sanzionabile:
  1. porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
  2. indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni chedisciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale;
  3. porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.

 

 

Titolo VI - Rapporti con l'Ordine Professionale

Art. 19 - Dovere di collaborazione e comunicazione

  1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordineprofessionale.
  2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenticontrari alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi delladeontologia professionale.

 

 

Titolo VII - Pubblicità e Informazione Sanitaria

Art. 20 - Principi

  1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi dicorrettezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto atrasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
  2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutturesanitarie.
  3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmaciaovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutturesanitarie e socio-assistenziali.
  4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e noningannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.5. E’conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi aiservizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.

 

 

Titolo VIII - Attività Professionale nella Farmacia

Art. 21 - Principi

  1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.

Art. 22 - Organizzazione dell’esercizio

  1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che lafarmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.

Art. 23 - Insegna della farmacia e cartelli indicatori

  1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deveriportare comunque la dicitura “farmacia”.
  2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza perraggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territorialedella sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
  3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia

Art. 24 - Medicinali soggetti a prescrizione medica

  1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte suricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
  2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne facciarichiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Art. 25 - Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati

  1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio inItalia, ancorché prescritti su ricetta medica.

Art. 26 - Controllo sulla ricetta

  1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso diprescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinarioprescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
  2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettatoi limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.

Art. 27 - Violazione di norme convenzionali

  1. Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSNe le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, formaoggetto di valutazione disciplinare.

Art. 28 - Consegna a domicilio dei medicinali

  1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che infarmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
  2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio siasvolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione deimedicinali.

 

 

Titolo IX - Attività Professionale nell'Industria Farmaceutica

Art. 29 - Principi di comportamento

  1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia eindipendenza professionale.

Art. 30 - Farmacista informatore tecnico scientifico

  1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base diesclusive valutazioni scientifiche.

 

 

Titolo X - Attività Professionale nelle Strutture Sanitarie Pubbliche o Private

Art. 31 - Rapporti con gli altri sanitari e colleghi

  1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di paridignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazioneprofessionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
  2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possanoconsentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui siopera.

Art. 32 - Controllo sulla dispensazione dei medicinali

  1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamenteaffinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti enel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativaper uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propriacompetenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.

 

 

Titolo XI - Attività Professionale nell'Ambito della Distribuzione Intermedia

Art. 33 - Doveri del direttore tecnico responsabile

  1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati etrasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzatialla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 dellaLegge 248/2006 autorizzati dalla legge.

 

Titolo XII - Vendita di Medicinali tramite Internet e Prodotti diversi dai Medicinali

Art. 34 - Vendita di medicinali tramite internet

  1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione,sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS,fatte salve le specifiche normative nazionali.

Art. 35 - Prodotti diversi dai medicinali

  1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolosanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.

 

Titolo XIII - Riservatezza e Segreto Professionale

Art. 36 - Riservatezza e segreto professionale

  1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza perragione dellasua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deveesigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.

 

Titolo XIV - Infrazioni al Codice Deontologico

Art. 37 - Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine

  1. È fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuovernela conoscenza e di verificarne il rispetto.
  2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine diappartenenza.
  3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attivitàprofessionale.
  4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendocura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
  5. È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione difarmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competentiautorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
  6. È sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento cheabbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.

 

Leggi il Codice Deontologico per il Farmacista

 

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