Codice Deontologico Chimici Fisici

Codice Deontologico dei Chimici e dei Fisici

Il codice deontologico dei Chimici e dei Fisici si compone di 26 articoli, facilmente consultabili.

Ma vediamo più nello specifico l'indice del codice deontologico che troverete allegato alla fine di questa pagina.

 

Art.1 - Definizioni

  1. Con il termine “professionista” nel documento di seguito, si intende “professionistaChimico e Fisico”.
  2. Con il termine “professione” indicato nel documento di seguito, si intende “professione di Chimico e di Fisico”.
  3. Con il termine “scienze” si ricomprende quanto affine alle “scienze Chimica e Fisica”.
  4. Il Codice Deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività, delle imprese, e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione ed è lo strumento di riferimento della Federazione degli ordini dei chimici e dei fisici, di seguito indicata come Federazione Nazionale e degli iscritti all’albo.
  5. La Federazione Nazionale adotta il codice deontologico in attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli ordini territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  6. L’Ordine professionale è l’ente pubblico non economico, che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza dei comportamenti degli iscritti.
  7. Il Codice Deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, apresidio dei valori e interessi generali connessi all’attività professionale.

Art.2 - Ambito di applicazione

  1. È fatto obbligo agli Ordini territoriali di recepire il presente Codice Deontologico, nonché di divulgare le disposizioni in esse contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
  2. Ogni professionista iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici ha l’obbligo di osservare il Codice Deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale ed a tenere, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
  3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
  4. Ai sensi del presente Codice,la dizione Chimico comprende sia il Chimico (Laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (laurea),quello Fisico comprende sia il Fisico (Laura magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Fisico Iunior (laurea).
  5. L’inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare ai sensi della Legge 3/2018 e s.m.i.
  6. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.

Art.3 - Principi e doveri generali

  1. Il professionista adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera anche al fine di un corretto sviluppo delle scienze ed al miglioramento della qualità della vita della popolazione.
  2. Il professionista nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica le conoscenze chimiche e fisiche con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
  3. Il professionista è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. È dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di garantirne un elevato livello qualitativo.
  4. Il professionista non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale, non deve praticare alcune distinzioni per genere, per razza, cultura, estrazione sociale, religiosa o politica.
  5. Il professionista si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
  6. Il professionista garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
  7. Il professionista, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
  8. Nell’esercizio della professione il professionista Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Chimico" o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore".
  9. Nell’esercizio della professione il professionista Fisico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Fisico" o “Fisico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore".

Art.4 - Obblighi nei confronti della professione

  1. L’iscrizione all’Albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo, come previsto dall’art. 3 del Decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salutee s.m.i.
  2. Costituisce illecito disciplinare l’attività professionale esercitata in violazione del presente Codice Deontologico, in periodo di sospensione, nonché l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
  3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione,e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’Ordine territoriale presso cui si è iscritti.

Art.5 - Rapporti con i clienti

  1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il professionista s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando, inoltre, la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
  2. Il professionistache ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale Ufficio.
  3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il professionista:
    1. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale;
    2. non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale.
  4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, sanitarie e non, il professionista:
    1. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
    2. non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
    3. qualora debba esprimere pareri professionali sull'opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’opera.

Art.6 - Rapporti con i colleghi

  1. Nei rapporti con i colleghi il professionista:
    1. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e - ove richiesto e per quanto possibile - non nega consigli di natura professionale;
    2. ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell’Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
    3. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
    4. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
    5. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l’Ordine territorialmente competente;
    6. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell’avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti.

Art.7 - Doveri di collaborazione con autorità ed enti sanitari

  1. Il professionista, nella sua qualitàdi dirigente o operatore sanitario, collabora con le autorità sanitarie nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in particolare è tenuto a mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni in cui si riscontrano problematiche di emergenza e di calamità pubblica.
  2. Partecipa, per la parte di competenza, a campagne di prevenzione, di educazione sanitaria e di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro promosse ed organizzate dalle autorità competenti di concerto con la Federazione Nazionale.

Art.8 - Rapporto con i pazienti

  1. Il professionista deve orientare tutta la sua attività al bene del paziente nella prospettiva di guarigione o di cura, nel rispetto della dignità della persona umana.
  2. Nell’esercizio della professioneove previsto, il professionista deve richiedere il consenso informato per garantire e rassicurare sulla qualità e sicurezza del trattamento erogato.
  3. Il professionista nell’espletare la propria attività non deve tenere comportamenti che favoriscano alcuni pazienti nei confronti di altrie non fornire informazioni che esulano dalla sua competenza.
  4. In situazione di emergenza il professionista deve intervenire con tempestività rispetto ai compiti che gli sono stati attribuiti.

Art.9 - Rapporti con i collaboratori e dipendenti

  1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il professionista assicura adessi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
  2. Il professionista evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

Art.10 - Rapporti con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e con l’Ordine territoriale

  1. Il professionistasi attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali, dalla Federazione Nazionale e dal Consiglio dell'Ordine territoriale ove è iscritto e riconosce nella Federazione Nazionale e nell'Ordine l’Istituzione che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
  2. Il professionista si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dalla Federazione Nazionale.
  3. Il professionista presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni adesso demandate dalla legge.
  4. Il professionista doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza.
  5. Il professionista alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale.
  6. Il professionista segnala al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
  7. Il professionista informa l'Ordine territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l'attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
  8. I Chimici e i Fisici membri della Federazione Nazionale e dell'Ordine territoriale o di altri Organismi Istituzionali o di rappresentanza adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra professionisti, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
  9. È dovere deontologico dell’iscritto parteciparealla vita dell’Ordine territoriale a cui è iscritto.
  10. Al fine della tenuta dell’Albo, il professionista ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni tra professionisti o società professionali (STP) ed i successivi eventi modificativi.

Art.11 - L’assunzione dell’incarico professionale

  1. Il professionista rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
  2. Il professionista nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
  3. Il professionista pattuisce, in forma scritta il compenso all'atto del conferimento dell'incarico, riferendosi a criteri certi.
  4. Il professionista informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
  5. Il professionista incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all'innovazione.
  6. A tutela del cliente la legge obbliga il professionista a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell’esecuzione dell’incarico stesso.
  7. Il professionista decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell'incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
  8. La società professionale iscritta all'Albo dei Chimici e dei Fisici nel preventivo di accettazione dell'incarico, specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
  9. Il professionista che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
  10. Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il professionista rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
  11. Il professionista non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
  12. Se nel corso dell'esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al professionista incaricato, l'intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il professionistapuò recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

Art.12 - Lo svolgimento dell’incarico professionale

  1. L'esecuzione della prestazione da parte del professionista è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente. La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico.
  2. Per quanto prima, il professionista nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
    1. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali edeconomiche;
    2. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
    3. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi nel rispetto delle normative vigenti;
    4. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni come previsto dalla normativa vigente;
    5. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
    6. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell’attività svolta;
    7. ogni attività sia svolta in una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
    8. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.

Art.13 - Autonomia professionale e obblighi etici

  1. Nell’esecuzione della prestazione il professionista tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
  2. Il professionista si astiene dall’assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d'interesse, e per tutti i casi previsti all’art.51 c.p.c.
  3. Il professionista non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi se non correlati all’incarico ricevuto.
  4. In particolare il professionista è tenuto a:
    1. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all'occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
    2. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell'incarico professionale;
    3. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
    4. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art.14 - Segretezza della prestazione professionale

  1. Il professionista rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge. L'obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
  2. Il professionista informa i propri collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.

Art.15 - Riservatezza trattamento dati e Privacy

  1. Il professionista nell’esercizio della propria professione si attiene a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy in vigore ed in particolare per quanto concerne il trattamento dei “dati sensibili”.

Art.16 - Certificazione della prestazione professionale

  1. Gli atti professionali sono formulati dal professionista in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
  2. Per la stesura dei certificati analitici il professionistasi attiene alle norme vigenti e dalle Linee guida di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione stessa.
  3. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali sono istituitila “firma digitale qualificata” e il “sigillo professionale" come previsto dall’art.2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018. L’utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Art.17 - Incompatibilità e donorabilità professionali

  1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il professionistaassume l’obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l’autonomia e l’obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall’intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall’incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d’interessi.
  2. L’Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali
  3. Per quanto concerne le incompatibilità relative alle associazioni e\o società professionali si applica la normativa vigente.

Art.18 - Il Chimico ed il Fisico dipendente pubblico e privato

  1. Fermirestando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il professionista nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.
  2. Il professionista dipendente privato deve rispettare, ove esistente, il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.

Art.19 - Società e associazioni professionali

  1. Il presente Codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una società o associazione professionale.
  2. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine al quale è iscritto, la società o associazione professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulti iscritta.
  3. Nelle società o associazioni professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  4. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società o associazione è conseguente a direttive impartite dall’organo amministrativo o gestionale della società o della associazione, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella di queste ultime.

Art.20 - Attività di sperimentazione e ricerca

  1. Il professionista, nell’attività di ricerca e sperimentazione nel campo sanitario, approvata dal comitato etico, persegue il progresso scientifico il cui obiettivo primario è quello di migliorare la conoscenza al fine di tutelare la salute della popolazione e dell’ambiente.

Art.21 - Formazione ed aggiornamento professionale

  1. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionabile.

Art.22 - Responsabilità disciplinare

  1. La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.
  2. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del professionista.
  3. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’Ordine. Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.

Art.23 - Pubblicità informativa

  1. È consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette e nel rispetto della norma vigente in materia.
  2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La violazione delle disposizioni sopraindicate e di quelle vigenti in materia di pubblicità per un professione sanitaria, costituisce illecito disciplinare.
  4. L’Ordine di appartenenza e/o l’Ordine competente per territorio devono verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

Art.24 - Fiscalità e solidarietà sociale

  1. Il professionista deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti.
  2. Il professionista deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti all’Ordine territoriale ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
  3. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto è soggetto a procedimento e sanzioni disciplinari.

Art.25 - Clausole sostanziali

  1. Con l’iscrizione all’Albo, il professionista accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
  2. Tutti coloro che esercitano la professione sono quindi tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
  3. Tutti coloro che esercitano la professione riconoscono di conseguenza che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
  4. Il Codice Deontologico ha natura regolamentare per l’esercizio delle professioni anche per le associazioni o società professionali iscritte al relativo Albo.
  5. Le disposizioni specifiche di questo Codice Deontologico costituiscono, in ogni caso, esemplificazioni e non limitano l’ambito di applicazione dei principi normativi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.

Art.26 - Disposizioni finali

  1. Il presente Codice Deontologico,approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018, viene pubblicato sul sito Istituzionale ed inviato al Ministero vigilante e agli Ordini territoriali.
  2. La pubblicazione del Codice Deontologico nel sito ufficiale della Federazione costituisce notifica agli iscritti all'Albo Unico Nazionale ai sensi di legge con immediata applicazione.

 

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