Codice Deontologico Biologi

Codice Deontologico dei Biologi

Il codice deontologico del Biologo si compone di 38 articoli suddivisi in 6 macroaree, facilmente consultabili.

  1. Principi Generali
  2. Rapporti con l'Ordine e il Consiglio di Disciplina
  3. Rapporti Esterni
  4. Rapporti Interni
  5. Esercizio Professionale
  6. Disposizioni Transitorie e Finali

Ma vediamo più nello specifico l'indice del codice deontologico che troverete allegato alla fine di questa pagina.

 

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 - Ambito Applicativo

  1. Il presente codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’Albo, persone fisiche e società, debbono conoscere, riconoscere e osservare. L’ignoranza di tali norme non esime dalla responsabilità disciplinare.
  2. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 6 del regolamento per il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina e per l’esercizio dell’azione disciplinare, approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito anche ONB) nella seduta del 20 giugno 2018 con delibera n. 119, e delle sue successive modificazioni.
  3. Il presente codice si applica ai biologi iscritti all’ONB nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’articolo 2233 del codice civile. Tali norme si applicano, altresì, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.
  4. Ove la prestazione sia resa all’estero, il biologo è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche e di quelle applicabili nel Paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.
  5. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.

Art. 2 - Doveri Generali e Professionalità Specifica

  1. Il biologo è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto della legge e dell’interesse della collettività.
  2. Il biologo, nell’espletamento delle proprie attività professionali, è tenuto a non assumere discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranze nazionali, disabilità, condizioni sociali e di salute, età e orientamento sessuale.
  3. Il biologo, nell’espletamento delle proprie attività professionali, è tenuto ad agire nel rispetto dell’integrità dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della sua biodiversità, applicando norme, valori e principi quali: libertà, giustizia, oggettività, buon senso e responsabilità, al fine di assicurare, per quanto in suo potere, il rispetto, l’integrità e il benessere dell’individuo e della collettività, indipendentemente da politica, religione e interessi personali.
  4. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.
  5. Il biologo deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.
  6. Ove il biologo non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale, l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 3 - Rapporti Esterni e Privati

  1. Il biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.
  2. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi, il biologo adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.
  3. Il biologo riconosce, quale suo obbligo primario, quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

Art. 4 - Obblighi nei confronti della Professione

  1. L’iscrizione all’Ordine costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
  2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività afferente ad altre professioni esercitata dal biologo senza titolo professionale, l’esercizio della professione in periodo di sospensione e l’uso improprio del titolo di biologo.
  3. Costituisce, altresì, grave illecito disciplinare il comportamento del biologo che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo della professione, o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
  4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri biologi o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.
  5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Consiglio dell’ONB.
  6. Costituisce illecito disciplinare la morosità, per oltre dodici mesi, nel versamento degli oneri contributivi soggettivi e integrativi dovuti all’ONB e all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB).

Art. 5 - Lealtà e Correttezza

  1. Il biologo deve basare sulla lealtà e sulla correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio ordine professionale, del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
  2. Il biologo non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve, altresì, citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte. Il biologo non deve presentare come risultati delle proprie ricerche quelli dovuti alle ricerche di altri, ancorché non ancora resi pubblici.
  3. Il biologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano o straniero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oppure se sia professore di ruolo in istituti secondari di primo e secondo grado.

Art. 6 - Indipendenza

  1. Nell’esercizio dell’attività professionale il biologo ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

Art. 7 - Riservatezza

  1. Il biologo deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.
  2. Il biologo è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.
  3. Il biologo è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

Art. 8 - Competenza e Diligenza

  1. Il biologo non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
  2. Il biologo deve comunicare al cliente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.
  3. Il biologo deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il biologo ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.

Art. 9 - Aggiornamento Professionale

  1. Al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni biologo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare.
  2. Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
  3. L’aggiornamento professionale deve avvenire attraverso le attività che rilasciano crediti formativi ECM, secondo i criteri indicati dalla legge e, più in generale, dalla disciplina di settore nonché dai vigenti regolamenti approvati dal Consiglio dell’ONB.

Art. 10 - Verità

  1. Costituisce illecito disciplinare redigere o produrre falsi in documenti, certificazioni e/o dichiarazioni.

Art. 11 - Legalità e Comunicazione di Misure Penali all'ONB

  1. Il biologo, nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, i provvedimenti delle autorità amministrative, l’ordinamento professionale e le deliberazioni del Consiglio dell’ONB.
  2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche e regolamentari che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
  3. Il biologo deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
  4. Il biologo è tenuto a comunicare al Consiglio dell’ONB misure restrittive della libertà o condanne penali di cui sia destinatario anche per fatti non inerenti all’attività professionale. Le stesse sono valutabili ai fini dell’adozione di misure cautelari e/o disciplinari, salva ogni autonoma ponderazione sul fatto commesso da parte del Consiglio di disciplina.
  5. Il biologo è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.

Titolo II - Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di Disciplina

Art. 12 - Doveri nei Confronti dell'ONB

  1. Il biologo ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ONB per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell’ONB e al Consiglio di disciplina fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.
  2. Ogni iscritto è tenuto a osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’ONB e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
  3. I biologi che svolgono ruoli istituzionali nell’ambito dell’ONB, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all’ONB; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.
  4. I biologi nominati componenti del Consiglio di disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa, nel rispettodelle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del regolamento per il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina e per l’esercizio dell’azione disciplinare approvato dal Consiglio dell’ONB nella seduta del 20 giugno 2018 con delibera n. 119, e delle sue successive modificazioni, nonché nel rispetto del presente codice deontologico e degli altri regolamenti adottati dal Consiglio dell’ONB.

Titolo III - Rapporti Esterni

Art. 13 - Società tra Biologi

  1. La società tra professionisti sono soggette al regime disciplinare dell’Ordine al quale risultino iscritte.
  2. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico i biologi aderenti ad associazioni professionali e ai diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell’art.10, legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3. Se la violazione deontologica commessa dal biologo è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del biologo concorre con quella della società.

Art. 14 - Rapporti con i Clienti/Committenti

  1. Il rapporto con il cliente è di natura fiduciaria e deve essere improntato a massime lealtà e correttezza. Il biologo deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché ciò non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
  2. Il biologo deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento e ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
  3. Il biologo non può, senza l’esplicito assenso del cliente, essere compartecipe nelle imprese per le quali rende prestazioni professionali
  4. Il biologo, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
  5. Il biologo è tenuto ad acquisire, elaborare, trasmettere e conservare la documentazione e i dati personali e sensibili dei clienti secondo le modalità definite dall’ordinamento vigente.

Art. 15 - Rapporti con Istituzioni e Terzi. Conflitti di Interesse

  1. Nei rapporti professionali con le istituzioni, il biologo deve curare con particolare diligenza l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
  2. Il biologo deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali, della collaborazione dei dipendenti delle istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’istituzione medesima e dal cliente stesso.
  3. Il biologo non deve sfruttare rapporti intrattenuti con coloro che rivestono incarichi od operano nelle istituzioni al fine di trarre utilità, di qualsiasi natura, nella sua attività professionale per sè o per altri.
  4. Il biologo deve astenersi dall’assumere incarichi professionali o istituzionali qualora il loro espletamento possa configurare situazioni di conflitto di interesse a causa del coinvolgimento di interessi personali o di parenti o affini entro il secondo grado o di conviventi.

Art. 16 - Partecipazione a Commissioni e Giurie di Concorso

  1. Il biologo, sia se indicato dal Consiglio dell’ONB a rappresentarlo, sia se nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve svolgere il proprio ufficio con modalità improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e deve operare in modo da tutelare gli interessi e il prestigio della categoria professionale.
  2. Il biologo, durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall’art. 51 del codice di procedura civile.
  3. Il biologo che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi a oggetto servizi tecnici o sanitari, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
  4. Il biologo che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 17 - Cariche Istituzionali

  1. Il biologo che ricopre cariche istituzionali all’interno dell’ONB, sia di natura elettiva che a seguito di nomina, deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato non siano improntate a conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.

Art. 18 - Partecipazione a Campagne Elettorali

  1. Il biologo che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve svolgere dette funzioni con particolare indipendenza e terzietà per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche o amministrative.

Titolo IV - Rapporti Interni

Art. 19 - Rapporti con i Colleghi

  1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.
  2. Il biologo chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso e accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il biologo, prima di svolgere l’incarico, dovrà verificare, in contraddittorio con il collega esonerato, le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. In tal caso, il biologo sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinchè il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera professionale. Sono fatti salvi i diritti d’autore ovvero derivanti da marchi e brevetti nel frattempo maturati.
  3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi.
  4. Il biologo chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell’ONB, è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il biologo subentrato deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal biologo subentrato, gli eredi possono chiedere parere al Consiglio dell’ONB sulle modalità e i criteri di ripartizione del compenso.
  5. Il biologo chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
  6. Il biologo che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un collega, deve informare contestualmente il Consiglio dell’ONB.
  7. Il biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri biologi ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Art. 20 - Concorrenza Sleale

  1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2:
    1. attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale o di ricerche scientifiche o pubblicazioni di altro professionista;
    2. il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale;
    3. la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di colleghi tali da determinarne il discredito;
    4. il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
    5. l’uso di modalità e/o di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale;
    6. l’utilizzo di strumenti pubblicitari lesivi del decoro, della qualità della professione, o in contrasto con la legge, in generale, e con l’art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare, ovvero con le sue modifiche e integrazioni, nonché con regolamenti e direttive dell’ONB; assume, altresì, rilevanza ai sensi dell’art. 11, comma 2, l’utilizzo del logo dell’ONB a fini pubblicitari;
    7. la mancata richiesta di compensi (salvo ragionevoli motivazioni) o la richiesta sistematica di compensi chiaramente al di sotto di quelli di mercato e come tali non congrui alla prestazione.
  2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il cliente/committente ad assumere una decisione di natura meramente commerciale, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Art. 21 - Rapporti con Collaboratori e Dipendenti

  1. Nei rapporti con i collaboratori (da intendersi come tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio, anche libero professionale e senza alcun vincolo di subordinazione), e nei confronti dei dipendenti (da intendersi come tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione), il biologo deve compensare la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
  2. Il biologo, nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, dovrà regolamentare i rapporti nel quadro di un rapporto sinergico, rispettando la loro indipendenza ma fornendo direttive di natura tecnica e/o organizzativa, nonché sulla definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione garantendo contestualmente, nel rispetto delle direttive condivise, l’indipendenza organizzativa e di giudizio degli operatori.
  3. Il biologo, nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, è tenuto:
    1. a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell’art. 20;
    2. ad assicurare a essi condizioni di lavoro adeguate;
    3. a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
    4. a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.
  4. Il biologo è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori o dipendenti di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 22 - Raporti con Tirocinanti

  1. Nei rapporti con i tirocinanti il biologo è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l’adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.
  2. Il biologo deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

Titolo V - Esercizio Professionale

Art. 23 - Incarico Professionale

  1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Il biologo non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
  3. Il biologo deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
  4. Il biologo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
  5. Nel caso in cui le attivitaà professionali del biologo abbiano a oggetto, a qualunque titolo, l’ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell’ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.
  6. Nel caso in cui le attivitaà professionali del biologo abbiano a oggetto, a qualunque titolo, la sicurezza e qualitaà alimentare e la sicurezza sul lavoro, egli è tenuto ad assicurare, per quanto possibile, il benessere e il rispetto della salute umana e degli animali, astenendosi da comportamenti inutilmente negativi o inutilmente lesivi.

Art. 24 - Contratti e Compensi

  1. Il biologo determina previamente per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’art. 2233 del codice civile e dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste e imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico obbliga il biologo a informare preventivamente il cliente per ottenere esplicita autorizzazione, concordando modalità e nuovi importi.
  3. Il biologo potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute e a quelle prevedibili nonché acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
  4. Il biologo, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
  5. La sistematica richiesta di compensi palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta e ai costi sostenuti, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica concorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce infrazione disciplinare. È tuttavia ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.
  6. Il biologo, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 25 - Accettazione dell'Incarico

  1. Il biologo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.

Art. 26 - Incarico Congiunto

  1. Il biologo che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
    1. deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
    2. deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa preventiva con il collega;
    3. deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera professionale.

Art. 27 - Esecuzione dell'Incarico

  1. Il biologo deve svolgere l’incarico con la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
  2. Il biologo deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
    1. informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli, e se del caso, proporre al cliente soluzioni alternative;
    2. rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.

Art. 28 - Cessazione dell'Incarico

  1. Il biologo non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze, conflitti di interesse o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
  2. Il biologo non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
  3. Il biologo che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
  4. Il biologo deve avvisare tempestivamente il cliente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per il cliente.

Art. 29 - Rinuncia all'Incarico

  1. Il biologo, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al cliente un congruo preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi, in caso di incarico congiunto, e i colleghi che lo sostituiranno.
  2. Il biologo, in caso di irreperibilità del cliente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata, qualora il relativo indirizzo risulti dai pubblici registri, e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 30 - Inadempimento

  1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.

Art. 31 - Conflitto di Interessi

  1. Il biologo è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico. Salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, il conflitto di interesse di cui al comma precedente deve essere valutato in concreto.

Art. 32 - Interferenza tra Interessi Economici e Professione

  1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del biologo che stabilisce con imprese e società patti inerenti ai servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.

Art. 33 - Restituzione dei Documenti

  1. Il biologo è tenuto a consegnare al cliente, quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.

Art. 34 - Responsabilità Patrimoniale e Polizza Assicurativa

  1. Il biologo deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Il biologo deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale (ente assicuratore, numero di polizza, massimale e scadenza) e ogni variazione successiva. L’inosservanza di questo precetto costituisce illecito disciplinare.
  2. Il biologo iscritto all’ONB, ma che non eserciti la professione e sia dunque sprovvisto di partita IVA e non sia iscritto all’ENPAB, è esonerato dall’ obbligo di cu al comma 1, ma è tenuto a comunicare, con autodichiarazione scritta, tale condizione al Consiglio dell’ONB.

Art. 35 - Informativa

  1. L’informativa al cliente in ordine all’attività professionale è resa a richiesta del cliente fornendo i propri dati professionali e dello studio.

Art. 36 - Pubblicità Informativa

  1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione o accademici, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
  2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segretovprofessionale, non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria e devevessere eticamente in linea con il decoro della professione.
  3. Ai sensi dell’art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le comunicazioni informative da parte dei biologi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, dunque possono consistere esclusivamente in pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall’ONB.
  4. Le comunicazioni informative di cui al comma precedente devono essere funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
  5. Il Consiglio dell’ONB potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

Titolo VI - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 37 - Aggiornamento del Codice Deontologico

  1. Il Consiglio dell’ONB può deliberare l’aggiornamento del presente codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e di indirizzi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo.

Art. 38 - Entrata in Vigore Formazione Obbligatoria in Materia Deontologica

  1. Il presente codice entra in vigore a partire dal 24 gennaio 2019. Da tale data è abrogato il previgente codice deontologico
  2. Il presente codice deontologico è pubblicato sul sito dell’ONB. Le sue norme e disposizioni vengono diffuse tra gli iscritti anche con idonea e doverosa attività formativa sui principi deontologici e sul procedimento disciplinare.

 

Leggi il Codice Deontologico del Biologo

 

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