Codice Deontologico Assistente Sanitario
Codice deontologico dell’Assistente Sanitario
Il codice deontologico del Dietista si compone di 47 punti suddivisi in 9 macroaree, facilmente consultabili.
- Oggetto e campo di applicazione
- Principi
- Esercizio dell’attività professionale
- Responsabilità nei confronti della professione
- Responsabilità nei confronti della persona
- Segreto professionale e riservatezza
- Responsabilità nei confronti della collettività
- Responsabilità nei confronti dell’organizzazione di appartenenza
- Sanzioni disciplinari
Ma vediamo più nello specifico l'indice del codice deontologico che troverete allegato alla fine di questa pagina.
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
- Il presente Codice Deontologico individua impegni, doveri e responsabilità nell’esercizio della pratica professionale dell’Assistente Sanitario (di seguito A.S.), allo scopo di assicurare il corretto esercizio, il decoro, la dignità ed il prestigio della professione.
- Le disposizioni del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli A.S. iscritti all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari, siano essi dipendenti o libero professionisti; la loro inosservanza è sanzionata come da art. 9.
Articolo 2 - Principi
- L’A.S. è il professionista sanitario della prevenzione, della promozione e dell’educazione per la salute.
- L’A.S. rispetta i diritti fondamentali dell’uomo e tutela e promuove la salute, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività.
- La professione di A.S. si fonda sul valore della promozione della salute come processo che mette in grado le persone e le comunità di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.
- L’A.S. nella pratica della promozione della salute e della sanità pubblica assume i seguenti valori etici e principi fondamentali:
- portare beneficio: attenzione focalizzata sui miglioramenti della salute della popolazione non solo del singolo individuo (efficacia degli interventi nella realtà)
- evitare il danno (attenzione a bilanciare benefici-danni nella popolazione generale perché un intervento che porta beneficio ad alcuni può recare danno ad altri)
- equità nella salute (giustizia sociale e distributiva)
- rispetto (stima di sé a livello individuale e rispetto per quanto gli altri fanno e per come lo fanno, a tutti i livelli dall’individuale alla comunità)
- empowerment individuale e di comunità, ossia il processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita
- sostenibilità (nel tempo, attenzione alle risorse umane e ambientali, sviluppo sostenibile, programmazione politica)
- responsabilità sociale condivisa per la salute
- partecipazione (fare le cose con le persone, non alle persone o per le persone)
- apertura/trasparenza (uso dei principi etici, documentazione, dialogo costruttivo)
- responsabilità rispetto ai risultati, all’uso delle risorse, alla conformità ai valori etici della promozione della salute.
- L’ A.S. si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire alla diffusione di una cultura di prevenzione, allo sviluppo della promozione della salute ed al successo delle relative strategie.
- L’ A.S. riconosce la dimensione collettiva della salute, premessa etico-culturale su cui pensare, costruire e condurre l’intervento preventivo, educativo e direcupero sia a livello familiare che individuale.
- L’ A.S. si impegna a rimuovere ostacoli e pregiudizi sulla salute che possono limitare l’autonomia dell’individuo condizionandone la libertà di scelta.
- L’A.S. si impegna a promuovere, progettare, programmare e realizzare interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi che l’OMS ha definito in rapporto ai problemi prioritari di salute, con un approccio teso a:
- far acquisire alle persone un significato positivo della salute, in modo tale da far l’usomigliore delle proprie capacità fisiche, mentali e sociali;
- stimolare le persone e la comunità, adeguatamente informate e motivate, a partecipare in modo attivo alla definizione delle loro priorità in termini di azioni di salute;
- attivare strategie e comportamenti atti a fronteggiare situazioni di nuove patologie emergenti di interesse comunitario che richiedono attività di ricerca e coinvolgimento della popolazione;
- coinvolgere i molti settori della società che sono implicati nell’assicurare la salute e la protezione da rischi infettivi, ambientali, economici e psico-sociali;
- avere un sistema sanitario orientato a soddisfare i bisogni di base della comunità attraverso servizi che siano ubicati il più vicino possibile al luogo di vita e di lavoro delle persone, che siano di facile accesso, che forniscano prestazioni valide sul piano della qualità, dell’appropriatezza e della sicurezza e coinvolgano la comunità nella gestione delle istituzioni socio-sanitarie complementari.
- Per quanto riguarda gli aspetti associativi, il riferimento è rappresentato dallo Statuto dell’AsNAS, approvato il 26.01.2002, modificato il 23.02.2002e il 1.12.2012.
Articolo 3 - Esercizio dell’attività professionale
- L’A.S. opera, per quanto di sua competenza,nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, della promozione della salute, dell’educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo, di collettività ed istituzionale, della ricerca epidemiologica e sanitario-sociale, della medicina sociale, dell’igiene, della sanità pubblica, dell’assistenza sanitaria e socio -sanitaria integrata.
- L’A.S. svolge la propria attività rivolgendosi:
- alla persona, in tutte le fasi della vita ed in ogni stato di salute e condizione sociale, lavorativa e scolastica;
- alla famiglia, in tutte le sue tipologie;
- alla collettività, in ogni forma organizzata e non.
- Il campo di attività e di responsabilità dell’A.S. è determinato dai contenuti:
- del D.M. 17 gennaio 1997 n.69 di individuazione della figura dell’assistente sanitario edel relativo profilo professionale
- degli ordinamenti didattici del corso di laurea in Assistenza Sanitaria della Classe L/SNT/4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione e del corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione nell’ambito professionale dell’assistenza sanitaria LM/SNT/4 Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
- dei corsi di perfezionamento, di alta formazione e master universitari
- di altri corsi di formazione post-base accreditati
- del presente codice deontologico
- di norme statali o atti della Conferenza Stato-Regioni inerenti l’attività dell’A.S. e/o dei laureati nella Classe L/SNT/4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione (ad es. DLgs 9 aprile 2008 n.81 art.32 comma 5)
L’A.S. svolge altresì attività di:- didattica;
- ricerca scientifica;
- direzione di servizi
- L’A.S. svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso delle seguentitecniche estrumenti specifici:
- il colloquio/counseling, l’intervistae la consulenza;
- la raccolta dei dati anamnesticie di informazioni sulla salute e il benessere della popolazione e la partecipazione alla relativa comunicazione del rischio;
- le tecniche digestione di banche dati, registri e schedari;
- la visita domiciliare;
- l’inchiesta epidemiologica;
- l’indagine-studio epidemiologico;
- tecniche di pianificazione dei bisogni di comunità;
- tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce;
- l’educazione sanitaria individuale e di gruppo;
- il dispositivo gruppale;
- le tecniche didattiche e di formazione;
- le tecniche e gli strumenti per la tutela degli utenti;
- le tecniche di monitoraggio della salute;
- la vaccinazione;
- la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;
- le tecniche di profilassi diretta delle malattie infettive;
- le tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alla medicina del lavoro, legale, sociale, mentale e delle dipendenze;
- il controllo dell’assunzione farmaci e chemioprofilassi;
- le prove cutanee;
- la relazione e il verbale;
- la vigilanza e il controllo, anche come incaricato U.P.G.;
- ogni altro atto o condotta comunque riconducibile agli obiettivi della prevenzione, educazione sanitaria e promozione della salute.
- L’A.S. svolge lasua attività in strutture pubbliche o private, o in regime liberoprofessionale, con autonomia tecnico-professionale, fatte salve le competenze previste per la professione medica e per le altre professioni sanitarie.
Articolo 4 - Responsabilità nei confronti della professione
- L’A.S. contribuisce a contrastare ogni situazione che possa configurare l’esercizio abusivo della professione.
- L’A.S. iscritto all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitariè tenuto a conoscere, rispettare, diffondere e impegnarsi per applicare e far applicare, dai colleghi coi quali collabora, il presente Codice Deontologico.
- L’A.S. iscritto all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari presta la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l’AsNAS, partecipando alle riunioni e alle assemblee nazionali, regionali e provinciali, esercitando il diritto di voto attivo e passivo come previsto dallo Statuto e più in generale partecipando alla vita dell’Associazione e valorizzandone l’immagine.
- L’A.S. eletto negli organi statutari dell’AsNAS deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’esclusivo interesse della professione e della sua mission; deve osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
- L’A.S. è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni adeguate, sicure e di qualità e che induca:
- maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione;
- consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione conpersone, famiglie, gruppi sociali, anche attraverso la supervisione;
- un alto livello di competenza teorico-pratica;
- impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
- promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
In caso di prestazione nuova o della quale non ha sufficiente esperienza l’A.S. procede solo dopo averepreventivamente ottenuto specifica formazione e/o supervisione e/o consulenza al fine di garantire la sicurezza e tutelare la salute della persona e della collettività.
- Il conseguimento dei crediti formativi stabiliti dal programma di educazione continua in medicina (ECM) è requisito indispensabile per l’esercizio della professione di A.S.L’A.S. socio dell’AsNAS è tenuto a collaborare e ad agevolare il controllo, da parte dell’AsNAS, della propria situazione relativa all’ECM.L’A.S. socio dell’AsNAS, in caso di mancato conseguimento del numero di crediti formativi previsti nel triennio di riferimento dal programma ECM, salvo le riduzioni e/o esenzioni previste nelle determinazioni della Commissione nazionale per la formazione continua e/o dai contratti collettivi di lavoro, è sottoposto a sanzioni disciplinari come da art.9.
- L’A.S. è tenuto ad una collaborazione leale e corretta con i colleghi e gli altri professionisti sanitari, sociali e scolastici, e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e realizzare una buona comunicazione interpersonale, anche in riguardo al “raccordo interprofessionale” di cui all’art.1, comma 3, lett. o) del DM 17.01.1997 n.69.
- L’A.S. è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche sottese alla professione.
- L’A.S. si impegna a svolgere la propria professione secondo principi e metodi scientificamente corretti e validati; ove sia necessario individuare nuove procedure di intervento si dovrà attenere alle regole della deontologia proprie della ricerca scientifica.
Articolo 5 - Responsabilità nei confronti della persona
- L’A.S. esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità della persona creando le condizioni per farla partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale.
- Nello svolgimento dell’attività professionalel’A.S. agisce con prudenza evitando di arrecare danni alla persona.
- L’A.S. fornisce alla personaampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali e ne riceve esplicito consenso direttamente dalla persona interessata o da chi la rappresenta legalmente.
- Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni professionali avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
- L’A.S. rispettarigorosamente opinioni, valori, modi di essere della persona anche se non condivisi e svolge l'intervento professionale nel pieno rispetto della persona e della sua privacy.
Articolo 6 - Segreto professionale e riservatezza
- L’A.S. è tenuto al segreto professionale e lo esige dacoloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
- La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge.
- L’A.S. nella raccolta dei dati e nella collaborazione alla costituzione e gestione di banche dati devegarantire il diritto delle persone alla riservatezza, nel rispetto delle normedi legge.
- L’A.S.nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti forniscesolo i dati e le informazioni attinenti e strettamente indispensabili alladefinizione dell’intervento.
Articolo 7 - Responsabilità nei confronti della collettività
- L’A.S. deve impegnare la propria competenza professionale al servizio della collettività e deve contribuire allo sviluppodi politiche sanitarie e sociali a favore della salute.
- L’A.S. deve predisporre ricerche e progetti orientati al benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone e con particolare attenzione alle persone in situazioni di svantaggio personale o sociale.
- L’A.S. deve rendersi interprete dei bisogni di salute, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di crescita e sviluppo della collettività.
- In caso di calamità, catastrofi, gravi emergenze o epidemie, l’A.S. si mette a disposizione dell’organizzazione di appartenenza o dell’autorità competente.
Articolo 8 - Responsabilità nei confronti dell’organizzazione di appartenenza
- L’A.S. deve contribuire alla vita dell’organizzazione di appartenenza con un rapporto leale verso la stessa usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di sviluppo previste dai piani e atti aziendali.
- L’A.S.chiede il rispetto del suo profilo professionale e della sua autonomiaprofessionale, valorizzando l’immagine della professione sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione di appartenenza.
- L’A.S. deve tendere a sviluppare l'attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e l’esplicazione massima possibile delle potenzialità della figura anche a livelli dirigenziali, nel mondo delle aziende e delle università, e più in generale negli ambiti di pertinenza, e deve avanzare opportunità di aggiornamento e formazione.
- L’A.S. deve tendere alla armonizzazione massima possibile degli aspetti professionali, ordinistici e sindacali, realizzando raccordi con i relativi organismi rappresentativi, per la migliore tutela degli AA.SS. in attività di lavoro, e per la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione.
Articolo 9 - Sanzioni disciplinari
- L’inosservanza delle disposizioni del presente Codice Deontologico e/o qualunque azione od abuso od omissione comunque disdicevole al decoro, alla dignità o al prestigio o al corretto esercizio della professione, comporta l’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 4 dello Statuto, al termine del quale possono essere applicate sanzioni disciplinari graduate e proporzionate in relazione alla gravità delle violazioni postein essere.L’organo autonomo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari è il Collegio dei Probiviri.
- Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati. Non si dà seguito a denunce o segnalazioni anonime.
- Le sanzioni disciplinari sono:
- l’avvertimento: L’avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato personalmente all’interessatoper l’infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione;
- la censura: La censura è una dichiarazione di biasimo resa pubblica per l’infrazione commessa.E’ inflitta nei casi di abusi o di mancanze che siano lesivi del decoro e della dignità della professione. La censura è sempre applicata dopo tre provvedimenti di avvertimento nell’arco di cinque anni;
- la sospensione: La sospensione è l’interruzione temporanea della qualità di socio da uno a sei mesi a seconda della gravità dell’infrazione. La sospensione comporta, oltre alla decadenza da eventuali cariche associative, l’ineleggibilità a cariche associative per due anni dal termine della sospensione.E’ inflitta per infrazioni che possano arrecare grave nocumento a persone, altri colleghi e/o enti, oppure generare una estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare. La sospensione è sempre applicata dopo tre provvedimenti di censura nell’arco di cinque anni;
- la cessazione: La cessazione è la cancellazione permanente della qualità di socioper l’A.S. che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e/o il decoro, il prestigio, la dignità della professione in modo tale da rendere incompatibile la sua permanenza nell’Associazione. La cessazione è sempre applicata se, nell’arco di cinque anni, dopo due sospensioni l’A.S. viene condannato ad una terza. L’A.S. cessato dall’Associazione può essere reiscritto alla stessa purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di cessazione e risulti che la persona abbia tenuto, dopo la cessazione, irreprensibile condotta.
- Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenticriteri:
- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilitàdell’evento;
- responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
- grado di danno o di pericolo causato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
- recidiva e/o reiterazione;
- collaborazione e disponibilità nel procedimento disciplinare.
- Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della cessazione non sono deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento dellecariche di Consigliere nazionale, regionale o provinciale o di Revisore dei Conti nazionale, regionale o provinciale. L’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla duratadella sospensione e/o della cessazione se superiore.
Disposizioni finali
L’Associazione ètenutaa consegnare e/o inviare ai nuoviSoci il Codice deontologico ed a promuovere comunque una adeguata pubblicità anche tramite periodiche occasioni diaggiornamento e di approfondimento sui suoi contenuti e sulla sua applicazione.
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